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Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con due circolari di dicembre. Si riferisce ai conti personali
Ritenuta del 20 per cento sui bonifici dall’estero
La circolare è entrata in vigore dal 1° febbraio per gli importi che fanno reddito
Dallo scorso 1° febbraio chi riceve un bonifico sul proprio conto corrente dall’estero dovrà lasciarne il 20% alla banca. O meglio ci penserà la banca a occuparsi della trattenuta. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n.151663 del 18/12/2013 e con la circolare 23/12/2013 n.38. Si applicherà, infatti, una ritenuta, o imposta sostitutiva, del 20% con riferimento ai cosiddetti “Flussi Finanziari Esteri” (bonifici esteri e assegni tratti su banche estere o filiali estere di banche italiane) accreditati dal 1° febbraio 2014 a persone fisiche, enti non commerciali e società semplici residenti
Non sono soggetti a questa disciplina qui le somme a qualsiasi titolo percepite dalla clientela in qualità di sottoscrittori di prodotti finanziari o assicurativi collocati o intermediati da promotori finanziati, in quanto in tutti questi casi è già previsto uno specifico intermediario (“sostituto d’imposta”) che applica la tassazione sui redditi finanziari.
È comunque prevista la possibilità da parte della clientela di attestare, mediante sottoscrizione di un’autocertificazione preventiva che gli importi ricevuti non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi, chiedendo, conseguentemente, che le somme siano accreditate al lordo.
L’autocertificazione preventiva permetterà al Cliente di chiedere che la banca applichi una ritenuta del 20% a titolo d’acconto (dell’Irpef dovuta in dichiarazione), qualora i bonifici siano relativi a quei redditi di capitale (esempio interessi da depositi e conti correnti, diversi da quelli bancari) o a quei redditi diversi (prevalentemente di natura immobiliare) che per loro natura sono soggetti a tassazione in dichiarazione dei redditi con l’applicazione di una ritenuta d’acconto dell’Irpef; oppure applichi una ritenuta del 20% a titolo d’imposta, qualora trattasi di redditi di natura finanziaria (interessi, dividendi, proventi assicurativi o da fondi comuni) derivanti dalla detenzione all’estero di attività finanziarie.
O, ancora, non applichi alcuna ritenuta qualora gli importi ricevuti non costituiscano redditi di capitale o redditi diversi, chiedendo, conseguentemente, che le somme siano accreditate al lordo.
Le istruzioni fornite con il modulo di autocertificazione saranno valide, in linea di principio, per tutti i bonifici pervenuti successivamente alla data di sottoscrizione dello stesso, intesa come la data di ricezione della medesima da parte della Banca. Anche se le disposizioni si applicano ai Flussi Finanziari Esteri riscossi a decorrere dal 1° gennaio 2014 è tuttavia disciplinato un regime transitorio che quale prevede che nel periodo intercorrente fra il 1° febbraio 2014 e il 30 giugno 2014, ove è prevista l’applicazione delle ritenute, il versamento all’erario delle stesse (da parte delle banche) è posticipato al 16 luglio 2014, maggiorato degli interessi di legge e senza sanzioni di sorta.
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