Passaggio auto: la registrazione all’Aci - Articolo - IlMercatinoSicilia.it

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Ci sono sessanta giorni di tempo prima del ritiro della carta di circolazione - Terza e ultima parte

Passaggio auto: la registrazione all’Aci


Quando si compra un'auto ci si augura sempre che tutto vada per il meglio e che il nuovo veicolo ci serva e protegga nella massima sicurezza. Quando invece la vendiamo, pensiamo di essercene liberati, una volta per tutte. Ma cosa accade se, pur con tutti i documenti necessari in mano, l'acquirente non provvede a registrare il passaggio di proprietà? Qualunque sia la procedura scelta, dalla data di autentica della firma del venditore sull’atto di vendita ci sono 60 giorni di tempo per registrare il passaggio di proprietà all’ufficio provinciale dell’ACI e richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione alla Motorizzazione Civile. Trascorso questo termine sono previste sanzioni ed interessi. Se non si effettua il passaggio di proprietà all’ufficio provinciale ACI vengono applicate sanzioni amministrative per l’acquirente (e si rischia il ritiro della carta di circolazione in caso di controllo su strada - art. 94 del Codice della Strada), mentre il venditore rischia delle conseguenze sul piano civile e fiscale poiché risulta ancora l’intestatario dell’auto presso il PRA per inadempienza dell’acquirente.
Il venditore rimasto intestatario al PRA può ricorrere al Giudice ordinario o al Giudice di pace (in base al valore della controversia) per ottenere una sentenza che dichiari l’avvenuta vendita del veicolo a favore di colui che non ha registrato il passaggio di proprietà al PRA.
Infine, alcune raccomandazioni. Se l'autovettura è dotata di sistemi antifurto, bisogna farsi consegnare tutte le chiavi e le eventuali tessere collegate, che autorizzano i centri abilitati alla duplicazione di chiavi e telecomandi. È anche opportuno farsi consegnare il libretto d'uso e manutenzione. Inoltre, un po' di attenzione alla garanzia. Se il veicolo è ancora coperto dalla garanzia del produttore o concessionario/autosalone, bisogna farsi consegnare tutta la relativa documentazione, in primis il libretto dei tagliandi che è un'autentica “cartella clinica” dell'automobile. Inoltre, è opportuno ricordare che sulle auto usate solo i venditori professionali (autosaloni) sono tenuti a fornire una garanzia, pari a 12 mesi. Il venditore privato non deve fornirla e non deve escluderla esplicitamente nell'atto di vendita, pur essendo tenuto, come in qualsiasi compravendita di beni materiali, al rispetto delle norme del codice civile relative alla compravendita: in pratica, l'auto venduta deve essere priva di vizi occulti, il venditore non deve omettere circostanze pregiudizievoli che riguardano l’oggetto della vendita come, ad esempio, che si tratta di un'auto incidentata. Qualsiasi difformità grave (ad esempio la manomissione del contachilometri) o mancanza di qualità essenziale, conosciuta dal venditore privato e da questi omessa all'atto della vendita, dà diritto all'annullamento del contratto. Prima della stipula, è consigliabile, d'accordo con il venditore, far esaminare il veicolo da un'officina di fiducia dell'acquirente.

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